11.01.2012 - Modifiche ed integrazioni al Sistri ed introduzione della Usb per l’interoperabilità
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Al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52, concernente il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono apportate varie modifiche ed integrazioni.

Tali modifiche sono state introdotte dal Decreto del Ministero dell'Ambiente numero 219 del 2011, entrato in vigore il 6 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 4 del 5 gennaio 2012 - Suppl. Ordinario n. 5. Di seguito sono riportate le modifiche più rilevanti:

1) il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto n. 52 è sostituito dal seguente: “L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel Sistri”; quindi, la gestione dei flussi informativi del Sistri è estesa a tutta l'Arma dei Carabinieri e non più al solo Comando Carabinieri tutela ambiente;

2) aggiornata la definizione di “unità locale” ed aggiunta la definizione di “unità operativa”: l’unità locale è definita come qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1; mentre per unità operativa si intende il reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti;

3) viene alleggerito il carico di responsabilità del delegato, che ora non è più obbligato alla custodia delle chiavette, perché questa passa al loro “titolare”, cioè all'impresa obbligata all’iscrizione al Sistri; infatti all'articolo 9, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Il titolare del dispositivo e' responsabile della custodia dello stesso”;

4) inoltre, il delegato rimane titolare della firma elettronica, ma risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti e non più anche della veridicità dei dati inseriti.
Alla figura del delegato della firma elettronica si aggiunge quella del delegato per il dispositivo Usb per l’interoperabilità tra Sistri e software gestionali delle imprese: all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole “dispositivo USB” sono aggiunte le parole: “nonchè il dispositivo USB per l'interoperabilità di cui all'articolo 8, comma 1-ter”;

5) se l'impresa ha fatto richiesta per l’accreditamento del proprio sistema gestionale al servizio di interoperabilità, può richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per l'interoperabilità, che è abilitato alla firma delle schede Sistri: il relativo certificato elettronico e le credenziali di accesso sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per questo dispositivo Usb dedicato all’interoperabilità. Questo va custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali e tale luogo va indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo Usb per l'interoperabilità deve essere comunicata al Sistri;

6) nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;

7) la procedura d'iscrizione al Sistri, la procedura per l’installazione dei dispostivi black box, la ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati e la tipologia delle informazioni delle Schede Sistri relativa alle varie categorie sono riportate rispettivamente negli allegati: IA, IB, II, III.

A cura di Gabriella Donadio

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