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19.08.2016

Albo Gestori Ambientali

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la deliberazione n. 03/ALBO/CN del 13 luglio 2016 contenente i criteri ed i requisiti per l'iscrizione alla categoria 6 delle imprese che intendono effettuare esclusivamente trasporto transfrontaliero di rifiuti. La categoria è stata prevista dal d.lgs. 152/2006, all'articolo 194, comma 3 ed è stata istituita dal decreto ministeriale n. 120/2014. L'obbligo di iscrizione a questa categoria non sussiste per le imprese già iscritte alla categoria 4, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, ed alla categoria 5, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

L'iscrizione alla categoria 6 deve avvenire soltanto con modalità telematiche e, per le imprese già iscritte ai sensi delle precedenti delibere (deliberazione n. 3 del 22/12/2010 e deliberazione n. 1 del 16/01/2012), la regolarizzazione, con la richiesta di iscrizione, deve avvenire, per poter proseguire l'attività, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento del Comitato Nazionale. 

Fonte: Confindustria Venezia