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14.06.2017

Rifiuto, residuo, sottoprodotto

Come provare che i residui di produzione da reimpiegare sono sottoprodotti e non rifiuti? Potrebbe essere questa la domanda alla quale risponde la circolare del 30 maggio del ministero dell’Ambiente. Il documento dà un forte messaggio a favore dell'economia circolare.

Il documento è, infatti, esplicativo per l’applicazione del Dm 13 ottobre 2016, n. 264: il regolamento che reca criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza del sottoprodotto al posto del rifiuto.

La pervasiva definizione legislativa di “rifiuto” (presente anche nella nuova direttiva che la Ue si accinge a varare definitivamente) costringe a queste spiegazioni: altrimenti l’economia circolare resterebbe una scatola vuota e le imprese sarebbero costrette a qualificare rifiuto anche quello che tale non è e, anzi, ne previene la formazione.

La circolare consta di 19 pagine. Che sembrano troppe. Tuttavia, la sua disamina convince della necessità di questa approfondita analisi, rendendola un testo completo che fa da “guida” alle imprese sulla venuta a esistenza del sottoprodotto, anche e soprattutto ai fini dell'omogeneità dei controlli.

Il testo si compone di una parte generale e di un allegato tecnico-giuridico che fornisce risposta ai numerosi quesiti sottoposti al ministero sul Dm 264 il quale «non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore». La circolare afferma, infatti, che il regolamento non ha alcun effetto vincolante e che, quindi, «rimane ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti» dall’articolo 184-bis del decreto legislativo152/2006 per l’esistenza di un sottoprodotto anziché di un rifiuto.

Il testo vuole aiutare le imprese nella dimostrazione che i loro residui non sono rifiuti bensì sottoprodotti. Inoltre, poiché il Dm 264 ha istituito presso le Ccia una piattaforma di scambio tra domanda e offerta di sottoprodotti (disponibile dal 12 giugno), la circolare conferma che un sottoprodotto è tale (se ricorrono le condizioni previste dal Codice ambientale) anche se l'impresa non è iscritta a questa piattaforma.

Il testo individua cosa scrivere nella scheda tecnica (da vidimare presso la Ccia) che le imprese possono compilare per dimostrare l’esistenza del sottoprodotto. Le indicazioni riguardano: caratteristica di residuo di produzione; certezza dell’utilizzo; utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale; legalità dell’utilizzo. La compilazione della scheda, come gli altri strumenti indicati nel decreto, «non è obbligatoria, ma rappresenta un ausilio sotto il profilo probatorio». Il Dm 264 «esclude l'effetto vincolante del sistema ... disciplinato». Tuttavia, se è vero che il decreto non è vincolante, lo diventa quando contiene «elementi di chiarimento sull'applicazione» delle norme vigenti. Le previsioni diventano allora vincolanti perché «esplicative di specifiche norme di legge vigenti cui fanno riferimento».

L'affermazione è particolarmente importante per la normale pratica industriale; infatti, l’articolo 6 del Dm 264 dà corpo a questo inciso rimasto finora troppo vago e, quindi, pericoloso. Del resto, si tratta del cuore del problema perché è vero che i rifiuti sono trattati ma è anche vero che nel processo produttivo anche le materie prime subiscono il trattamento. Una linea di discrimine sottile e che oggi trova soluzione vincolante contro ingiustificabili invasività interpretative.

Di Paola Ficco

da Il Sole 24 Ore dell'11 giugno 2017