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12.02.2018

Microraccolta ferrori e non ferrosi

Con il Decreto Direttoriale del Ministero dell’ambiente 1° febbraio 2018, recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”, è stato approvato un modello di formulario di trasporto (FIR) specificamente predisposto per la microraccolta, ossia per la raccolta e trasporto con un unico mezzo di rifiuti della stessa tipologia ritirati da più produttori.

Il Decreto Direttoriale si compone di 5 articoli e di 2 allegati ed è finalizzato a semplificare le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi con la modalità della microraccolta, consentendo al raccoglitore/trasportatore di raccogliere i rifiuti presso più produttori o detentori con uno stesso automezzo e con un unico documento (FIR).

Tale modalità semplificata non esclude la possibilità, per gli operatori, di continuare a utilizzare la procedura ordinaria (un FIR per ogni produttore).

Soggetti interessati alla semplificazione

Questo decreto intende facilitare la microraccolta – al momento solo peri rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi – che comunque in via ordinaria può essere eseguita solo da parte di soggetti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), oppure da parte di soggetti che potranno iscriversi con modalità semplificata per la raccolta di quantità limitate di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Al riguardo, si segnala che l’Albo Gestori Ambientali ha avviato i lavori per definire tali modalità semplificate ed i limiti di quantità per questa specifica nuova categoria di iscrizione.

Semplificazione del formulario per microraccolta di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Il decreto definisce le modalità semplificate per effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi prevedendo la possibilità di compilazione di un unico formulario di identificazione rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo e nell’arco di una sola giornata: le semplificazioni previste dal Decreto in esame non sono applicabili se la raccolta/trasporto non si conclude nella giornata in cui ha avuto inizio.

Il fac-simile del documento di trasporto per la microraccolta è riportato nell’allegato A del Decreto Direttoriale.
Per quanto riguarda la vidimazione, restano ferme le regole generali previste dalla normativa di riferimento in vigore.

Le principali novità strutturali e di compilazione e gestione di questo modello semplificato di formulario sono le seguenti:

– differenze rispetto al FIR ordinario:

      • la possibilità di riportare (alla sezione 1) fino a 10 produttori/detentori in luogo dell’unico previsto nel FIR ordinario, se i produttori/detentori sono più di 10, occorre compilare più di un formulario,
      • la corrispondente possibilità di indicare (alla sezione 6) la quantità di rifiuto conferita da ogni singolo produttore/detentore (indicato alla sezione 1),
        • l’inserimento della “

firma del produttore/detentore 

      ” nella sezione 1, invece che nella sezione 9 (una firma per ogni detentore),
        • lo stesso vale per la data ed ora di inizio del trasporto (inserita nella sezione 1 invece che nella sezione 10) in modo da consentire ad ogni produttore di indicare la data (che dovrà essere uguale per tutti i produttori) e l’ora (che invece sarà diversa per ciascun produttore) di inizio del trasporto del “

suo

      ” rifiuto;


– il formulario “semplificato” per la microraccolta è emesso (sempre e solo) dal raccoglitore/trasportatore;

– resta fermo il numero delle copie da compilare: quattro;

– ciascun produttore/detentore, seguendo l’ordine cronologico, compila (per tutte le quattro copia) la sua sottosezione della sezione 1 (nome e cognome o denominazione o ragione sociale; codice fiscale; data e ora di inizio del trasporto del “suo” rifiuto; indirizzo del luogo di prelievo del rifiuto; firma) e riporta alla sezione 6, in corrispondenza del numero progressivo della sezione 1, il quantitativo di rifiuti che ha conferito;

– tutte e quattro le copie del FIR accompagnano il trasporto fino all’ultimo produttore/detentore previsto per il giro di raccolta; la prima copia resta a detto ultimo prouttore/detentore; le altre tre restano al raccoglitore/trasportatore;

– a trasporto concluso, una copia del FIR resta al destinatario; delle altre due, controfirmate dal destinatario, una resta al raccoglitore/trasportatore e l’altra viene inviata dal destinatario all’ultimo produttore/detentore; a tutti gli altri produttori/detentori il destinatario invia, anche tramite PEC, una fotocopia.

Il FIR semplificato per la microraccolta conserva tutte le voci previste dal FIR ordinario (salvo la voce “peso da verificarsi a destino”); alcune non sono pertinenti al trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi per i quali il FIR speciale è attualmente previsto: non sono pertinenti, e non vanno considerate, le voci relative alle “caratteristiche di pericolo” della sezione 4 ed al trasporto secondo ADR/RID della sezione 8.

Resta per tutti i soggetti intervenuti l’obbligo di conservazione della propria copia (o fotocopia) del FIR per almeno cinque anni.

Modalità e semplificazione nella tenuta del registro di carico e scarico

Per i soggetti che effettuano l’attività di raccolta/trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità ordinarie (categoria 4) o secondo le modalità semplificate che saranno definite, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico è soddisfatto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.

I destinatari devono registrare (in carico) la quantità totale accettata, riportando in annotazione o allegando l’elenco dei produttori/detentori che hanno conferito con le relative quantità.

Raccolta dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da parte di associazioni di volontariato e enti religiosi

Il decreto disciplina le modalità con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

Viene definito trasporto occasionale: “l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.”

Per essere legittimati a svolgere tali attività le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono operare d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individuerà apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Fonte: Confindustria Venezia